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Quadro Normativo di riferimento per gli impianti domestici alimentati a gas

Termoidraulica di Melis Paolo

Il QUADRO NORMATIVO per gli IMPIANTI
Venerdì 21 Aprile 2006 09:05 - Ultimo aggiornamento Lunedì 22 Febbraio 2010 12:11
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI DOMESTICI ALIMENTATI A
GAS
LA NORMATIVA UNI CIG
Il Comitato Italiano Gas (CIG) è un Ente Federato all’UNI e fra i suoi compiti istituzionali, c’è
quello di redigere le norme tecniche per il settore dei gas combustibili.
I progetti elaborati in ambito CIG al termine delle procedure d’inchiesta pubblica ed
approvazione, vengono pubblicati come norme UNI.
Gli impianti a gas ad uso domestico ed usi similari come visto, sono regolamentati, per gli
aspetti di sicurezza, dalle predette norme UNI-CIG; che vengono recepite generalmente con
decreti ministeriali ai sensi e nell’ambito della legge 1083/71 ed in tale veste pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Attualmente le norme UNI-CIG in vigore, sono essenzialmente norme di impiantistica, in quanto
relativamente agli apparecchi, il Decreto del Presidente della Repubblica 15 Novembre 1996 n°
661 che recepisce la direttiva europea 90/396/CEE (GAD) concernente proprio gli apparecchi a
gas, ha fatto si che le norme nazionali relative fossero sostituite dalle norme comunitarie,
(norme EN) pubblicate dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) .
 
Gli apparecchi di utilizzazione ed i loro accessori, in conformità della direttiva CEE 90/396
devono essere realizzati in conformità alle normative comunitarie e devono inoltre riportare
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impressa la marcatura CE.
 
UNI 7129 “Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.
Progettazione, installazione e manutenzione”
La UNI 7129 è sicuramente la più importante norma di installazione nazionale.
Nel 1972 fu pubblicata e recepita ai sensi della legge 1083 la prima edizione della norma. Nel
1992 ne è stata invece emanata una nuova edizione, attualmente in vigore, recepita e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) con il DM 21 Aprile 1993.
Nel dicembre 2001 l'UNI ha pubblicato il Testo Coordinato della norma UNI 7129 “Impianti a
gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e
manutenzione
”.
 
La nuova edizione della norma non rappresenta una revisione globale della stessa bensì un
suo riordino ed aggiornamento, limitatamente a quanto sopra segnalato; ovviamente, non è
stata ancora recepita Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in quanto tra la pubblicazione
da parte dell'UNI e l'approvazione da parte del Ministero intercorrono tempi procedurali non
brevi.
 
Sintesi dei contenuti
La norma si applica agli impianti dotati di apparecchi con portata termica nominale singola non
maggiore di 35 kW .
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La UNI 7129 si articola sostanzialmente in tre principali filoni di trattazione:
 
   -   gli impianti interni  
   -   la ventilazione dei locali  
   -   l’evacuazione dei prodotti della combustione.  
 
Il capitolo degli impianti interni comprende i materiali ammessi all’uso per le tubazioni, per gli
accessori
,
le modalità di installazione delle tubazioni
(in vista, sottotraccia o interrate e negli attraversamenti), nonché
le procedure per effettuare la prova di tenuta al termine del lavoro
.
 
Nello stesso capitolo vengono specificate anche le modalità di installazione degli apparecchi e
per
la messa in servizio degli stessi
nonché le
prescrizioni per la manutenzione dell’impianto
.
 
Il capitolo della ventilazione dei locali, in cui gli apparecchi sono installati, riporta le prescrizio
ni da adottare al fine di consentire l’afflusso dell’aria comburente
. Il capitolo è suddiviso in tre principali paragrafi:
   
   -   la ventilazione naturale diretta  
   -   la ventilazione naturale indiretta  
   -   l’evacuazione dell’aria viziata  
 
La ventilazione naturale diretta può essere conseguita, nel modo più semplice, praticando
una o più aperture nelle pareti perimetrali esterne; le aperture devono essere protette con
idonee griglie. La superficie netta dei fori deve essere di 6 cm2 per ogni kW di portata termica
installata, con un minimo di 100 cm2; se le aperture vengono praticate in alto, la superficie
minima richiesta deve essere maggiorata del 50%.
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Oltre a quanto sopraindicato, la norma prevede anche la possibilità di ottenere la ventilazione
diretta utilizzando appositi condotti, singoli o collettivi, per l’adduzione dell’aria.
La ventilazione naturale indiretta si può ottenere invece da un locale attiguo
permanentemente ventilato con le modalità sopraindicate.
 
Il passaggio di aria dal locale attiguo a quello da ventilare può essere ottenuto realizzando
un’apertura sulla porta di comunicazione tra i due locali o maggiorando la fessura tra la porta ed
il pavimento per consentire il passaggio dell’aria; le sezioni si calcolano nello stesso modo
sopra citato.
 
Relativamente all’evacuazione dell’aria viziata, ad esempio nel caso in cui il piano di cottura
non disponga di una propria cappa per il convogliamento all’esterno dei vapori, la norma
prevede la possibilità di utilizzare un elettroventilatore (aspiratore). In questo caso però è
necessario attenersi ad alcune ulteriori prescrizioni per evitare che il ventilatore possa mettere
in depressione il locale dove è installato e così aspirare i prodotti della combustione di altri
apparecchi alimentati a gas.
 
Il capitolo dell’evacuazione dei prodotti della combustione risulta abbastanza ampio e
dettagliato; essendo ciò estremamente importante ai fini della sicurezza e dell’incolumità delle
persone.
 
La norma a questo proposito specifica le caratteristiche dei canali da fumo (collegamenti
dall’apparecchio al camino o direttamente evacuanti all’esterno) la pendenza minima, la
lunghezza, il numero massimo ammissibile di curve ecc.
 
Un altro punto del capitolo riguarda le caratteristiche generali dei camini e delle canne fumarie;
per la precisione i camini sono considerati al servizio di un solo apparecchio, o al massimo di
due installati nello stesso ambiente, mentre le canne fumarie servono fino a 6 apparecchi
installati in locali situati su diversi piani.
Nella prima edizione della norma (UNI 7129/72) era consentito che le canne fumarie collettive
ramificate potessero ricevere le evacuazioni di 8+1 apparecchi.
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Nel capitolo dell’evacuazione dei prodotti della combustione, la norma contempla anche la
possibilità dell’evacuazione diretta all’esterno, il cosiddetto “scarico a parete”.
 
Nei casi dove ciò è consentito, sono prescritte le distanze di rispetto tra l’uscita dei fumi dal
terminale e finestre, gronde, balconi, tubazioni, dal piano di calpestio ecc.
Più in particolare la norma prevede distanze differenti in funzione della portata termica degli
apparecchi e delle diverse caratteristiche tecniche degli stessi (a tiraggio naturale o forzato).
Infine, il testo della norma è corredato da quattro appendici; la prima riguarda il calcolo dei
diametri delle tubazioni
di un impianto interno, la seconda riguarda gli
schemi di installazione di apparecchi di cottura
secondo i vari metodi di evacuazione dei prodotti della combustione, la terza
le dimensioni interne di alcune tipi di camini singoli
e la quarta è dedicata alle
citazioni bibliografiche
.
 
Altre norme di carattere generale rilevanti
UNI 10738 “Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla
data del 13 marzo 1990 - Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali”
Questa norma, emanata a seguto del D.P.R. 218/98 che ha introdotto l’obbligo di adeguare,
entro il 31.12.1998, gli impianti preesistenti all’entrata in vigore della Legge 46/90 (ossia quelli
installati antecedentemente alla data del 13 marzo1990), ai requisiti prescritti nell’art. 2 dello
stesso decreto, indipendentemente dall’evoluzione normativa relativa alla buona tecnica
successivamente al 1990, è attualmente in profonda revisione da parte di un Gruppo di lavoro
al CIG per trasformarla in norma generale per la verifica degli
impianti esistenti.
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La norma UNI 10738, aveva lo scopo di fornire le linee guida per effettuare la verifica delle
caratteristiche funzionali degli impianti a gas per uso domestico preesistenti alla data del 13
marzo 1990. Essa si applica agli impianti per uso domestico alimentati a gas combustibile [sia
gas naturale (metano), sia gas di petrolio liquefatto (GPL), sia gas manifatturato], comprendenti
apparecchi con singola portata termica non maggiore di 35 kW (30 000 kcal/h).
 
In particolare, la norma definisce, dal punto di vista tecnico, le procedure per l’espletamento
delle cinque verifiche fondamentali previste dal già citato D.P.R. 218/98, ossia la verifica della
ventilazione, dell’aerazione dei locali, dell’efficienza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione, della tenuta dell’impianto interno di adduzione del gas combustibile e
dell’esistenza e funzionalità dei dispositivi di sorveglianza di fiamma.
 
E’ altresì prescritto che i risultati delle verifiche debbano essere riportati in un apposito
documento, la cosiddetta scheda di verifica conforme al modello riportato in appendice F, da
redigersi in duplice copia, una per il committente ed una per il dichiarante.
E’ stata inoltre emessa un’”errata corrige”, per rimediare ad un errore nell’appendice F della
norma.
UNI 7140 “Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per
allacciamento”
La norma definisce le caratteristiche costruttive e le modalità di prova dei vari tipi di tubo
flessibile non metallico da impiegare per l'allacciamento dei punti di alimentazione del gas con
gli apparecchi di utilizzazione di tipo domestico, a pressione di esercizio non maggiore di 0,1
bar.
 
I tubi flessibili previsti dalla norma sono idonei all'impiego per il convogliamento di gas
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combustibile della 1a, 2a e 3a famiglia, la loro lunghezza non può essere maggiore di 1,5 mt,
non possono essere utilizzati per apparecchi da incasso, devono riportare la stampigliatura che
certifichi la marcatura e la data di scadenza.
 
UNI 9891 “Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di
apparecchi a gas per uso domestico e similare”
La norma stabilisce i requisiti costruttivi, i requisiti dimensionali ed i metodi di prova dei tubi
flessibili di acciaio inossidabile a parete continua. Si applica ai tubi flessibili destinati
all'allacciamento di apparecchi utilizzatori per uso domestico e similari, aventi portata termica
nominale non maggiore di 35 kW, alimentati a gas manifatturato, gas naturale, gas di petrolio
liquefatti a pressione di esercizio non maggiore di 0,1 bar.
Lunghezza massima ammissibile 2 mt.
 
UNI 7131 “Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.
Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione”
La UNI 7131 stabilisce i criteri per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione, ivi
compresa l'installazione e la sostituzione di bidoni di GPL impiegati presso le utenze servite.
Detti impianti possono essere alimentati o da un bidone di GPL singolo, o da più bidoni di GPL
fra loro collegati, o da un deposito di GPL per uso domestico.
 
La norma si applica:
 
   1.  all'installazione o al rifacimento di impianti interni o di parte di essi (Nota 1);   
   2.  all'installazione di apparecchi utilizzatori di portata termica nominale Q n non maggiore di
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35 kW (Nota 2);   
   3.  alla ventilazione dei locali in cui gli apparecchi utilizzatori sono installati;   
   4.  all’evacuazione dei prodotti della combustione provenienti dagli apparecchi utilizzatori;   
   5.  alla prima installazione e alla sostituzione di bidoni di GPL singoli;   
   6.  alla prima installazione e alla sostituzione di bidoni di GPL fra loro collegati aventi
capacità complessiva non maggiore di 70 kg;   
   7.  ai gruppi di regolazione per bidoni fra loro collegati.  
 
1 La parte di impianto compresa tra la valvola di intercettazione generale posta in uscita da un
deposito per uso domestico ed il punto di inizio dell'impianto interno è trattata nelle UNI 9860,
UNI 8827 e UNI 9036.
2 Per l'installazione di apparecchi utilizzatori aventi portata termica nominale Q n maggiore di
35 kW, nonché per la ventilazione dei locali e l’evacuazione dei prodotti della combustione
relativi a detti apparecchi, la norma rimanda alle specifiche norme applicabili.

Il QUADRO LEGISLATIVO degli IMPIANTI
Giovedì 20 Aprile 2006  - Ultimo aggiornamento Venerdì 23 Luglio 2010
LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI ALIMENTATI A GAS
 
La sicurezza degli impianti alimentati a gas è da sempre un argomento di grande
considerazione anche pubblica, affrontato dai mass media nella generalità dei casi solo in
occasione di avvenimenti luttuosi. Nel campo degli impianti alimentati a gas, la sicurezza, è
l’elemento predominante che guida scelte e prescrizioni sia del settore legislativo che di quello
normativo.
 
Nel testo seguente, sono raccolte, in forma sintetica e ordinata per provvedimenti, le
disposizioni legislative e le principali disposizioni normative che disciplinano l’utilizzo del gas
combustibile per usi domestici e similari.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI
DOMESTICI ALIMENTATI A GAS
Le principali disposizioni legislative, che disciplinano l’utilizzo del gas combustibile per usi
domestici e similari, possono essere suddivise rispettivamente, in:
 
   1.  DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA IMPIANTISTICA;  
   2.   DISPOSIZIONI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL’UTILIZZAZIONE
RAZIONALE DELL’ENERGIA.    
 
 1. LA SICUREZZA IMPIANTISTICA: LEGGI di RIFERIMENTO
 
   1.   Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 "Norme per la sicurezza dell’impiego del gas
combustibile";    
   2.   Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e suoi decreti di
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attuazione;    
   1.   D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990,
n. 46, in materia di sicurezza degli impianti";    
   2.   D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 "Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini dell’installazione, ampliamento e trasformazione degli
impianti nel rispetto delle norme di sicurezza";    
   3.   D.P.R. 13 maggio 1998, n. 218 "Regolamento contenente disposizioni in materia di
sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico";    
   4.   Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati dai
combustibili gassosi".    
Legge 6 dicembre 1971 n. 1083
La Legge 1083/1971 è stata la prima legge emanata dall’allora Ministero dell’Industria, (ora
Ministero delle attività produttive) per regolamentare la sicurezza dell’utilizzo di gas combustibili,
negli impianti domestici e similari. E’ tuttora la legge fondamentale.
La legge, oltre ad introdurre l’obbligo, per le società distributrici o produttrici, di "odorizzare il
gas distribuito "
, (
laddove lo stesso non possieda di per sé odore caratteristico e sufficiente
),
affinché possa esserne rilevata la presenza in ambiente
, prima che possano essere raggiunte concentrazioni pericolose, (art. 2), stabilisce, all’articolo
1,
che i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti, devono essere realizzati
secondo
le regole di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza
.
 
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La stessa Legge, inoltre, sancisce il principio generale per cui un impianto è considerato “a
regola d’arte” quando è realizzato nel rispetto delle norme (nel testo “tabelle” ndr) UNI-CIG (art.
3).
 
Sono previste sanzioni penali quali l’ammenda o l’arresto fino a due anni, per i
trasgressori.
La suddetta legge è considerata ancor oggi la pietra angolare dell’attività della normazione nel
campo dell’utilizzo del gas, tuttavia, pur rappresentando un notevole passo avanti rispetto alla
situazione preesistente, dove gli aspetti relativi alla sicurezza degli impianti a gas non trovavano
pressoché riscontri, evidenziava alcuni caratteri d’incompletezza.
 
Essa, infatti, non considera la professionalità dei soggetti preposti all’installazione, alla gestione
e alla manutenzione degli impianti a gas, né prevede requisiti di qualificazione e/o formativi per
l’espletamento di tali attività; non prescrive l’obbligo di progetto in caso di impianto complesso,
né il rilascio, a lavori finiti, di documentazione comprovante (e dalla quale si possa desumere) la
corretta esecuzione dei lavori e l’identità di chi li ha effettuati.
 
Tali lacune sono stati colmate dalla Legge 5 Marzo 90 n° 46
Legge 5 marzo 1990, n. 46
La Legge 46/90 ed i relativi Regolamenti di Attuazione (D.P.R. 447/1991, DPR 392/94 e DPR
218/98), rappresentano il vero momento di svolta, in campo nazionale, in tema di sicurezza
degli impianti tecnici civili. La legge, che rimedia a diverse delle lacune legislative esistenti
prima della sua entrata in vigore, con visione innovativa, considera gli impianti nel loro insieme,
in tutte le diverse fasi progettuali ed esecutive, definendo i ruoli ed i compiti specifici dei soggetti
preposti: progettista, installatore, committente.
 
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Essa, infatti, oltre a regolamentare le normative pertinenti gli impianti tecnici civili quali: impianti
elettrici, impianti elettronici (citofonici, radio televisivi ecc.), impianti di benessere (riscaldamento
e climatizzazione), impianti idrosanitari, impianti di adduzione di gas combustibili, impianti di
sollevamento persone (ascensori) ed impianti di protezione contro l’incendio, definisce inoltre le
figure professionali dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti (art. 2), nonché i requisiti
tecnico-professionali di cui ciascuno di essi deve essere in possesso per essere abilitato allo
svolgimento delle stesse (art. 3).
 
Per garantire la sicurezza degli impianti, la Legge 46/90, oltre a ribadire la prescrizione
generale, già introdotta dalla 1083/71, di eseguire gli impianti secondo la regola dell’arte,
utilizzando materiali anch’essi fabbricati a regola d’arte, nel rispetto delle norme tecniche di
sicurezza emanate dall’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano
(CEI) (art. 7 Legge 46/90 ed art. 5 D.P.R. 447/91), introduce alcune nuove prescrizioni tra cui:
   
   -    obbligo di progetto e rilascio del certificato di collaudo a fine lavori da parte di
professionisti iscritti negli albi professionali (art. 6 Legge 46/90 e art. 4 D.P.R. 447/91);    
   -    obbligo per l’impresa installatrice, di rilasciare a fine lavori, una dichiarazione dalla quale
risulti la conformità degli impianti, alle norme UNI-CEI (art. 9 Legge 46/90 ed art. 7
D.P.R. 447/ 91);    
   -    obbligo per il committente o il proprietario di affidare i lavori di installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, ad imprese in possesso dei
requisiti tecnico-professionali di cui al succitato art. 3 (art. 10 Legge 46/90);    
   -    possibilità di far eseguire sugli impianti collaudi e verifiche, sia da parte dei privati
(cliente, ditta installatrice) che dalla Pubblica Amministrazione (Comuni, A.S.L., Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco, ecc.) (art. 14 Legge 46/90 ed art. 9 D.P.R. 447/91);    
   -   obbligo di adeguamento degli impianti non più a norma alle norme vigenti.  
 
Il D.P.R. n. 447 del 6.12.1991
La legge 46/90, all’art. 6, recita che "per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli
impianti " (ci riferiamo solo a quelli pertinenti al nostro
settore) " di cui ai commi 1, lettere C) ed E) è
obbligatoria la  redazione del progetto da
parte di professionisti ,
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iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze
".
 
Il DPR 447/91, primo regolamento di attuazione della legge, prescrive tale obbligo per le
operazioni relative:
 
   -    agli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,
gassoso e di qualsiasi natura o specie; le canne fumarie collettive ramificate; gli
impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera
pari o superiore a 40.000 frigorie/ora
(art.4, comma 1, lett. e);
   -    agli impianti per il trasporto e l’utilizzazione allo stato liquido o aeriforme all’interno
degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso
fornito dall’ente distributore; per il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili
con portata termica maggiore di 34,8 kW
, quest’ultima intesa come sommatoria della potenzialità dei singoli apparecchi ubicati all’interno
di una medesima unità immobiliare (art. 4, comma 1, lett. f);
   -    agli impianti di protezione antincendio, qualora siano inseriti in un’attività soggetta al
rilascio del certificato prevenzione antincendi
(art. 4, comma 1, lett. g).
 
La redazione del progetto deve essere affidata a un professionista iscritto all’albo professionale,
nell'ambito delle proprie specifiche competenze, e deve riportare lo schema dell'impianto e le
planimetrie, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e tipo di intervento da realizzare,
con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare ed alle misure
di prevenzione e sicurezza da adottare.
 
Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità
alle prescrizioni delle norme UNI e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
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Il progetto deve essere depositato presso le istituzioni competenti al rilascio delle licenze di
impianto o di autorizzazione alla costruzione, quando ciò è previsto dalla legge; ovvero presso
gli uffici comunali, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, per gli impianti il cui
progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
 
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392
Il D.P.R. 392/1994, "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle
imprese ai fini dell’installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle
norme di sicurezza ", introduce nuove modalità per la denuncia di inizio di
attività da parte delle imprese abilitate alle attività di cui al titolo (art. 3), nonché nuovi criteri per
l’effettuazione delle verifiche di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 46/90 (art. 4).
 
Esso abroga, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge 24.12.1993 n. 537, degli articoli della già
citata Legge 46/90 e del suo decreto di attuazione D.P.R. 447/91, relativi all’accertamento e al
riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali nei confronti delle imprese abilitate
all’installazione ed alla manutenzione degli impianti termici.
 
   
D.P.R. 13 maggio 1998 n. 218
Il D.P.R. 218/98 prevede che "gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione del gas combustibile
…, esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa "
(Legge 46/90, ossia a partire dal 13 marzo1990) "
dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all’art. 2, entro il 31 dicembre 1998
" (art. 1, comma 1).
 
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Giovedì 20 Aprile 2006 16:12 - Ultimo aggiornamento Venerdì 23 Luglio 2010 15:09
Nel testo del Decreto sono specificati i requisiti minimi essenziali ai cui devono essere conformi
gli impianti e gli edifici dove essi sono installati, ai fini del conseguimento degli scopi della legge
1083/71, sulla sicurezza dell’impiego del gas combustibile, in conformità delle norme tecniche
UNI-CIG (art. 2); i criteri di verifica dei requisiti di sicurezza degli impianti, sempre nel rispetto
delle predette norme (art. 3).
 
In sostanza la disposizione fa valere la linea di principio per cui installazioni “più datate”, se
ancora funzionali e comunque rispondenti agli individuati validi criteri di sicurezza e tutela della
salute pubblica, possono non essere soggette ad adeguamento secondo la normativa vigente.
D.M. 12 Aprile 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l’esercizio degli impianti termici alimentati dai combustibili gassosi.
Il decreto regolamenta gli impianti termici di portata termica maggiore di 35 kW adibiti ai
seguenti utilizzi:
 
   -   climatizzazione di edifici;  
   -   produzione centralizzata di acqua calda, surriscaldata e/o vapore;  
   -   forni da pane e altri laboratori artigiani;  
   -   lavaggio biancheria e sterilizzazione;  
   -   cucina e lavaggio stoviglie.  
 
Specifica le prescrizioni da adottare per:
 
   -    evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di installazione degli
apparecchi e nei locali direttamente comunicanti con essi;    
   -   limitare, in caso di incidente, danni alle persone;   
   -   limitare, sempre in caso di incidenti, danni ai locali vicini.   
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Allo scopo vengono indicate le caratteristiche dei locali in cui è installato l’impianto, le modalità
di ventilazione degli stessi, la tipologia degli accessi nonché la modalità di posa delle condotte
del gas.
Alcune novità introdotte dal D.M. riguardano la possibilità di installare gli apparecchi all’aperto
(purché realizzati specificamente per tale installazione) o in locali interrati fino a 10 mt.
Un’altra importante novità interessa la pressione di alimentazione del gas ora ammessa fino al
valore di 0,5 bar.
Infine, per gli impianti centralizzati a gas, è importante ricordare che il Decreto Ministeriale 12
Aprile 1996 riporta le prescrizioni da adottare ai fini della prevenzione degli incendi negli
impianti termici.
2. RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL’ENERGIA: LEGGI di
RIFERIMENTO
 
   1.   Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia";    
   1.   DPR 26 Agosto 1993 n° 412 "Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n° 10";    
   2.   D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 "Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993 n. 412, in materia di progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi
di energia".    
   3.   D.M. 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia", in materia di certificazione energetica degli edifici e di contenimento dei
consumi energetici in genere.    
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Legge 9 gennaio 1991, n. 10
 
La Legge 10/91, come precedentemente accennato, in accordo con la politica energetica
comunitaria, favorisce ed incentiva l’utilizzazione razionale dell’energia, il risparmio energetico
nella produzione e nell’utilizzazione di manufatti, la riduzione dei consumi specifici nei processi
produttivi, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, una più rapida sostituzione degli impianti
nei settori a più elevata intensità energetica, al fine di migliorare i processi di trasformazione,
ridurre i consumi, migliorare le condizioni di compatibilità ambientale e di qualità della vita.
 
La legge, anche se in modo marginale, considera alcuni aspetti, relativi alla sicurezza, che
vengono maggiormente approfonditi nei regolamenti di esecuzione.
DPR 26 Agosto 1993 n° 412/93 e DPR 551/99
Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione. l’esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n° 10, e successive modificazioni.
I decreti di attuazione della Legge 10/91, sono sostanzialmente diretti al contenimento dei
consumi energetici ma, nel contempo, introducono alcune prescrizioni relative alla sicurezza
degli impianti termici, a tutela della salute e dell’incolumità delle persone, estendendo, infine, il
concetto della professionalità obbligatoria degli operatori del settore.
 
Il DPR 412/93, e successive modificazioni, che peraltro rimanda a numerose normative tecniche
UNI per l’espletamento delle disposizioni in esso contenute, risulta molto articolato e coinvolge
in modo particolare i progettisti del sistema edificio/impianto.
Esso, tra l’altro, individua le zone climatiche del territorio nazionale, stabilisce i limiti periodici di
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esercizio, determina la temperatura massima ammissibile negli ambienti, indica i metodi di
calcolo del fabbisogno energetico e stabilisce il rendimento minimo dei generatori di calore.
 
Sempre il DPR 412/93, e successive modificazioni, individua il responsabile dell’esercizio e
della manutenzione dell’impianto, prescrive la compilazione di un libretto (d’impianto o di
centrale), impone la manutenzione periodica, stabilisce i controlli da effettuare ed individua i
soggetti preposti al controllo, prevedendo, nel contempo, l’obbligo, per tali soggetti, di eseguire i
controlli.
 
Relativamente ad alcuni punti rilevanti per il settore impiantistico del gas si ricorda che il DPR
412/93, e successive modificazioni, contiene prescrizioni relative alle caratteristiche ed alla
tipologia dei generatori di calore che possono essere installati, alla ventilazione dei locali in cui
possono essere installati apparecchi di tipo B (a camera di combustione aperta) ed
all’evacuazione dei prodotti della combustione.
Per quanto riguarda in particolare l’evacuazione dei prodotti della combustione, si segnala che
le prescrizioni introdotte, prevedono, per gli edifici costituiti da più unità immobiliari, l’obbligo di
evacuare i fumi oltre il tetto dell’edificio, nei seguenti casi:
   
   -   realizzazione ex-novo di impianti termici;   
   -   ristrutturazione di impianti termici centralizzati;   
   -   ristrutturazione di tutti gli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;   
   -   trasformazione di impianti centralizzati in impianti individuali;   
   -   impianti termici individuali realizzati da singoli, previo distacco dall’impianto centralizzato.  
 
Gli stessi Decreti sopraccitati, consentono invece l’evacuazione dei prodotti della combustione
direttamente all’esterno a parete, con generatori di calore che, per valori di emissione nei
prodotti della combustione appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla norma UNI
EN 297 “Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi - Caldaie di
tipo B11 e B11BS equipaggiate con bruciatore atmosferico, con portata termica nominale
minore o uguale a 70 kW ”, nei seguenti casi:
   
   -    mera sostituzione di generatori di calore individuali;    
   -    singole ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti, ubicati in stabili
plurifamiliari, che non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o
comunque adeguabili all’applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
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   -    nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione
nazionale o regionale vigente a categorie d’intervento di tipo conservativo, precedentemente
mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria
o sistema di evacuazione dei prodotti della combustione funzionale ed idoneo, o comunque
adeguabile allo scopo.    
 
Una considerazione finale riguarda le prescrizioni relative alla ventilazione dei locali in cui sono
installati generatori di calore a camera aperta (caldaie di tipo B). Il testo di legge prescrive
l’obbligo di effettuare un’apertura di almeno 4000 cm2, misure non in accordo con le norme
tecniche specifiche.
 
Lo stesso testo di legge tuttavia non specifica se tale criterio debba essere applicato anche nei
casi di sostituzione di apparecchi e, di fatto, questo punto non è stato applicato.
Allo stato attuale, comunque, il decreto è stato sottoposto al giudizio della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, in forza di un ricorso avverso l’apertura di ventilazione di 4000 cm2 e
questo punto non è stato riconosciuto legittimo.
Le disposizioni di Legge sin qui prese in esame sono supportate da diverse normative tecniche
emanate sia in ambito nazionale, dall’Ente nazionale di unificazione (UNI), sia in ambito
comunitario dal Comitato europeo di normazione (CEN).
Tra le norme più importanti ricordiamo quelle elaborate dal Comitato Italiano Gas (CIG)
pubblicate dall’ UNI e recepite con Decreto ministeriale ai sensi della Legge 1083/71
precedentemente citata.
   
D.M. 15 agosto 2005 N. 192
 
Recependo la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, il D. Lgs. mira a
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, contribuendo nel contempo a:
 
   -   valorizzare ed integrare le fonti rinnovabili e la diversificazione energetica;   
   -   conseguire gli obiettivi nazionali posti dal protocollo di Kyoto.  
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Ambito di applicazione (art.3)
 
   -   gli edifici di nuova costruzione;   
   -   gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti, con applicazione graduale in relazione al
tipo di intervento.  
 
Non si applica a:
 
   -   gli immobili di cui alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio;   
   -   fabbricati industriali, artigianali ed agricoli, quando gli ambienti sono riscaldati per
esigenze di produzione o utilizzando cascami energetici del processo produttivo;   
   -   fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m2.  
 
Principali contenuti:
Prestazione energetica (art.4): criteri, metodologia di calcolo, requisiti  . Entro 120 gg
dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08.10.05) devono essere pubblicati uno o più decreti per
disciplinare:
   
   1.  Progettazione, installazione, esercizio, manutenzione, ispezionedegli impianti per:
climatizzazione invernale/estiva; preparazione acqua calda sanitaria; illuminazione (solo
terziario);   
   2.  Criteri, metodologie di calcolo, requisiti minimi della prestazione energetica per l’edilizia
sovvenzionata, convenzionata, pubblica e privata  
 
Certificazione energetica (art.6):
 
   1.  Entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05) devono essere dotati
dell’attestato di certificazione energetica:gli edifici di nuova costruzione; gli edifici soggetti a
ristrutturazioni importanti.   
   2.  Nel caso di compravendita l’attestato deve essere allegato all’atto.   
   3.  Nel caso di locazione l’attestato deve essere consegnato in copia o messo a disposizione
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del conduttore.   
   4.  Entro 180 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05), devono essere predisposte dal
M.A.P. linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.  
 
Relazione tecnica, accertamenti, ispezioni (art.8)
 
   1.  Entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05) con decreto del M.A.P.
sono stabilite le modalità di realizzazione della relazione tecnica di cui all’art.28, comma 1 della
L. 10/91.   
   2.  Il Direttore dei Lavori deve asseverare la conformità delle opere alla relazione tecnica di
cui al punto precedente.   
   3.  L’asseverazione deve essere consegnata al Comune contestualmentealla dichiarazione
di fine lavori. In assenza dell’asseverazione, il Comune dichiarairricevibilela dichiarazione di fine
lavori.   
   4.  Il Comune svolge accertamenti ed ispezioni in corso d’opera entro cinque anni dalla data
di fine lavori, per verificare la conformità delle opere a quanto dichiarato nella relazione tecnica.
 
Norme transitorie (art.11)
Abrogazioni (art.16)
1. Sono di rilievo le seguenti abrogazioni riferite alla Legge 10/91:
   
   -    Art.4, commi 1 e 2 --> perde di efficacia il D.M. 27/07/05  
   -    Art.28, commi 3 e 4 --> non sono più utilizzabili i “vecchi” schemi di relazione tecnica  
   -        
   -   Art.5, commi 1, 2 e 4 --> il “vecchio” valore minimo del rendimento globale medio
stagionale è sostituito dal nuovo valore minimo, di cui all’allegato C al
D.Lgs.
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Sanzioni (art.15)
   
   -    Il progettista     
   -      
Il progettista
 che rilascia una relazione tecnica o un attestato di certificazione energetica non veritieri è
punito con la sanzione
amministrativa pari al 70% della parcella
. L’Autorità che applica la
sanzione ne dà comunicazione all’ordine/collegio professionale
competente, per i conseguenti provvedimenti disciplinari
   -      
Il direttore dei lavori
 che omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere, di cui all’art.8,
comma 2  del D.Lgs., è punito con la sanzione
amministrativa pari al 50%  della
parcella .
L’Autorità che applica la sanzione ne dà
comunicazione all’ordine/collegio professionale competente, per i
conseguenti provvedimenti disciplinari
   -      
Il direttore dei lavori
 che presenta l’asseverazione non veritiera è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a 500  euro    
   -      
Il costruttore
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 che non consegna al proprietario, contestualmente all’immobile, l’originale della certificazione
energetica di cui  all’art.6, comma 1, del
D.Lgs.  è punito con la
sanzione  amminist
rativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000
euro
   -      
Nel caso di
 compravendita dell’immobile, l’atto è nullo se non viene ad esso allegato l’attestato di
certificazione energetica . La nullità può
essere fatta valere solo dal compratore
Nel caso di locazione dell’immobile, il contratto è nullo se non viene messo a disposizione del
conduttore o ad egli consegnato in
copia l’attestato di certificazione energetica
. La nullità può essere
fatta valere solo dal conduttore
 
Clausola di cedevolezza (art.17)
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Le norme del D.Lgs. e dei suoi decreti attuativi si applicano per le Regioni e Provincie
Autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE, fino alla entrata in vigore
della della normativa di attuazione adottata da quest’ultime
 
Un'intero capitolo necessitano le NORME TRANSITORIE relative alle verifiche.
che rilascia una relazione tecnica non conforme al modello di cui all’art.8, comma 1 del D.Lgs.
o un attestato di  certificazione energetica
non osservante i criteri/metodologie di cui
all’art.4, comma 1
è punito con sanzione amministrativa pari al
30% della parcella
 
Art.30 -->le “vecchie” norme quadro di certificazione energetica sono sostituite dalle nuove
introdotte dall’art.6 del D.Lgs.
 
3. Sono di rilievo le seguenti abrogazioni riferite al DPR 412/93: Art.7, comma 7: --> l’installazio
ne di dispositivi di regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali/zone aventi caratteristiche d’uso ed
esposizione uniforme diventa obbligatoria e non più subordinata al
superamento del valore minimo del rapporto apporti gratuiti/fabbisogno (0,2)
   -    Art.8: --> non si esegue più la verifica del FEN e del Cd  
4. E’ infine di rilievo l’abrogazione del D.M. 06/08/94, che recepiva il blocco di norme UNI serie
10.000
 --> Le norme UNI 10.000 non sono più “regole tecniche” nazionali e pertanto non è più
obbligatorio il loro uso  per il calcolo del fabbisogno di
energia primaria
 
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   -    Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’art.4, il calcolo della prestazione energetica
invernale degli edifici è disciplinato dalla
L.10/91 (DPR 412/93), integrata dalle disposizioni di cui  all’allegato I
al D.Lgs.
   -      
Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’art.4, gli aspetti inerenti l’esercizio e manutenzione
degli impianti termici esistenti  per la
climatizzazione invernale sono disciplinati dagli artt. 7 e 9 del
DPR 412/93, integrati dalle disposizioni di cui all’allegato L al D.Lgs.
     
   -  
 
  DICHIARAZIONE di CONF.: ASPETTI GENERALI dal DM
37/2008
Generalità
La NUOVA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' deve seguire le disposizioni che sono riportate
nell' Art 7 del decreto 37/2008.
La Dichiarazione di Conformità è l'elemento finale che attesta la corretta esecuzione
dell'impianto alla "REGOLA dell'ARTE", cioè alla normativa vigente.
 
Documento ESSENZIALE già da quando è stato  introdotto dalla Legge 46/90, ora dall'entrata
in vigore del DM 37/08,  assume una particolare e indubbia rilevanza in quanto come riporta
l'Art  13 i contratti di compravendita degli immobili dovranno riportare
la  garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla  vigente normativa in
materia di sicurezza e contenere quindi in allegato  la dichiarazione di conformità
oppure nel caso in cui essa non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la "
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dichiarazione di rispondenza"
resa da un professionista.
 
La sua emanazione è una diretta conseguenza della potenziale  pericolosità per gli utilizzatori
finali e per la pubblica incolumità di  alcune tipologie di impianti tra cui gli impianti del gas.
Si può ritenere che abbia due aspetti ugualmente importanti:
 
   -   l'attestazione della conformità alla regola d'arte (e  cioè alla normativa vigente)
dell'impianto con precisa identificazione  dell'installatore che lo ha realizzato e la
conseguente possibilità di  reperirlo nel futuro;  
   -   la certificazione di dettaglio di come l'impianto è  stato effettivamente realizzato e il
conseguente monito al Committente  della necessità che l'impianto venga mantenuto in
condizioni di  sicurezza o successivamente modificato solo da impresa qualificata.  
 
La Dichiarazione che era prevista esplicitamente all'art. 9 della  Legge 46/90, viene richiamata
nel nuovo decreto all'Art 7. E' un  elemento "certificativo" (cioè una attestazione firmata) ma per
essere  valida deve avere alcuni elementi importanti che ne completano gli  aspetti formali:
 
   1.  il  Modello Ministeriale debitamente compilato e firmato;  
   2.  il  Certificato Camerale di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali;  
   3.  lo  schema dell'impianto realizzato;  
   4.  la  relazione sui materiali utilizzati.  
   5.  il progetto in base all'Art 5  
 
Da tempo questi allegati sono stati trascurati e la Dichiarazione di  Conformità era associata al
solo primo foglio che era entrato anche  nella modulistica più generale di alcuni negozi
specializzati (vedi  modelli BUFFETTI). L'entrata in vigore della Delibera 40/04 ne ha  sancito
l'importanza, ora ancora di più si può affermare che solo il  primo foglio senza allegati non
rappresenta la Dichiarazione di  conformità.
 
E' evidente che il solo primo foglio rappresenta una forma di  autocertificazione o attestazione,
mentre gli allegati sono da  considerarsi come quelli che convalidano la dichiarazione e senza i
quali la dichiarazione stessa NON può essere considerata valida.
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Non si tratta quindi di elementi accessori ma di allegati OBBLIGATORI.
Altro elemento importante che si evince dal nuovo decreto è l'importante estensione che si è
fatta sul concetto di PROGETTO dell'impianto, questo deve essere redatto da un professionista
iscritto  negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica  qualora la portata
termica complessiva dell'impianto superi i 50 Kw o  siano dotati di canne fumarie collettive
(prima il limite era 34,8 Kw),  mentre negli altri casi, deve
essere redatto e firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice
.
 
Con questa nuova definizione di progetto non vi è dubbio che gli  allegati obbligatori devono
essere compilati con precisione e dovizia di  particolari.
Il primo foglio riporta SEMPRE gli stessi dati per quanto riguarda  l'impresa, identifica in
maniera chiara il Committente e caratterizza  l'impianto con una breve descrizione e con il
riferimento alla normativa  applicata. Infine, devono essere indicati in maniera chiara gli  allegati
che accompagnano e completano la Dichiarazione stessa.


Sede Legale: Via Crema Vailate 26017 Quintano  tel 0373 1974219 Cell: 347 62 84 524

E-Mail -  term.melis@gmail.com

Partita iva 02266950597
Abilitazione D.Lgs 37/2008 - Certificazione FGAS - AAttestato FER

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