Decreto Ministeriale 37/08 - Termoidraulica di Melis Paolo

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Decreto Ministeriale 37/08

Termoidraulica di Melis Paolo

Quesiti al DM 37/08
Mercoledì 07 Maggio 2008 17:05 -
ECCO LE RISPOSTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO, INTERPELLATO DALLE
ASSOCIAZIONI, SUI QUESITI RELATIVI AL DM 37/08.
 
I punti principali riguardano il congruo avviso che deve dare il distributore prima di sospendere
la fornitura, la fase transitoria per dare il diritto alle aziende che operavano negli edifici non
soggetti a 46/90 di conseguire il riconoscimento delle abilitazioni e i limiti di competenza tra
condominio, condomino e installatore.
 
Entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli
edifici di qualsiasi destinazione d'uso, il committente deve consegnare al distributore o al
venditore dell'utenza copia della dichiarazione di conformità dell'impianto. Se non lo fa, il
fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la
fornitura. Questo nuovo adempimento è obbligatorio dal 27 marzo 2008, data in cui è entrato in
vigore il decreto del ministero dello Sviluppo n. 37/2008.
 
LA DISCIPLINA ULTERIORE
I commi da 3 a 5 dell'articolo 8 del Dm 37/2008 prevedono che sia dettata un'ulteriore disciplina
regolamentare prima che possano dirsi efficaci?
Al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza di chi vive o lavora
in un edificio, il Dm 37/2008, ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 prevede, che entro trenta giorni
dall'allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua debba essere consegnata al fornitore
copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza, e in caso di inottemperanza impone al
fornitore di sospendere l'erogazione previo congruo avviso.
Si tratta di norme immediatamente applicabili, che fanno però «salvi i provvedimenti da parte
delle autorità competenti». Quindi, spetterà all'autorità di regolazione di settore (che ha già
previsto una disciplina analoga per il gas) agli enti locali e (entro tali margini) ai singoli
distributori o fornitori, adottare e comunicare agli utenti eventuali procedure operative, nel
rispetto delle previsioni del regolamento.
 
SALVE LE UTENZE CHE CI SONO GIÀ
Il Dm 37/2008 parla di «allacciamento di una nuova fornitura».
La nuova fornitura comprende anche i mutamenti del gestore di una utenza già esistente?
Comprende modifiche delle condizioni contrattuali di una vecchia fornitura? Comprende il
subentro di una fornitura che continua a essere attivata da parte, per esempio, di un nuovo
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acquirente dell'immobile? O comprende i subentri una fornitura preesistente, solo se
precedentemente disattivata?
Il Dm si riferisce espressamente all'«allacciamento di nuove forniture», e non alla loro semplice
«attivazione», così come facevano alcune delibere dell'Autorità di settore, proprio perché
ai fini della sicurezza rileva che la verifica dell'impianto sia contestuale alla sua messa in
esercizio, mediante l'avvio della fornitura di gas, di energia elettrica e acqua.
Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura (cambio del gestore o delle
condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea
disattivazione) non determina l'obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di
rispondenza. Il Dm non ostacola, pertanto, la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in
caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento
 
L'INCREMENTO DI POTENZA
Il Dm 37/2008 afferma: «La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di
aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza
che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di
cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw». Facciamo
un esempio abbastanza frequente: quello di un incremento oltre i 3 kilowatt standard di potenza
dell'erogazione di elettricità. Esso può avvenire in seguito all'installazione di nuovi impianti (ad
esempio un impianto di condizionamento o uno scaldabagno elettrico), oppure semplicemente
perché l'impianto attuale non "regge" i dispositivi esistenti (per esempio il ferro da stiro, il forno
e la lavatrice chefunzionano contemporaneamente).
Come può l'azienda erogatrice di elettricità sapere se la documentazione va chiesta o non va
chiesta per l'incremento di potenza? È obbligata a eseguire dei controlli a proposito o la
responsabilità ricade solo sull'utilizzatore dell'impianto?
L'unico caso di variazione di una fornitura esistente per il quale è prevista la consegna della
documentazione, consiste nell'aumento di potenza impegnata, ma solo a certe condizioni.
Infatti, la dichiarazione deve essere consegnata solo se: a)l'aumento consegue a interventi che
impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; b)oppure se l'aumento avviene
nei casi in cui l'articolo 5, comma 2, impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta
di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle
abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad
esempio potenza dell'impianto elettrico superiore a 6 kw, ovvero superficie delle abitazioni
superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq).
L'ultimo inciso consente, poi, di ricondurre a ragionevolezza l'elenco dell'articolo 5 (che nasce
per i progetti e non per le utenze), precisando che, anche qualora si realizza una delle
previsioni del medesimo articolo, è comunque necessario che l'impianto elettrico raggiunga poi
«la potenza di 6 kw»: pensiamo, ad esempio, ad un appartamento di 401 mq, in gran parte
disabitato: occorrerà progettare i nuovi impianti (resi impegnativi dalle dimensioni) ma non
avrebbe senso imporre un particolare onere documentale per un allaccio di corrente di modesta
potenza inferiore a 6 kw.
In conclusione, in caso di aumento della potenza impegnata, la dichiarazione di conformità o
rispondenza deve essere consegnata solo se c'è stato un intervento che richiede di per sé il
rilascio di tali certificati, oppure nei casi in cui d'ora in poi sarebbe necessario progettare
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l'impianto, salvo che la potenza impegnata sia inferiore a 6 kw.
Naturalmente il fornitore finale del prodotto all'utente può essere all'oscuro di tali circostanze.
Pertanto, potrà e dovrà controllare i nuovi allacci mentre per le variazioni dovrà "accontentarsi"
della dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dall'utente.
 
CHE COSA SUCCEDE ALL'INQUILINO
Poiché l'utilizzatore dell'impianto o colui che esegue incrementi della sua potenza, subentro o
modifiche contrattuali non coincide talvolta con il proprietario dell'immobile (per esempio è in
locazione), deve ritenersi che, qualora non ottenga dal proprietario la documentazione
necessaria, sia costretto a subire l'interruzione della fornitura (salvo poi rifarsi in giudizio)?
L'utilizzatore (locatore, affittuario eccetera) riceve di regola l'immobile già fornito dei necessari
allacci. È difficile che a modifiche delle forniture come quelle individuate non consegua una
modifica dell'impianto che richiede l'iniziativa o almeno l'autorizzazione del proprietario.
In conclusione, è rimessa alla libera contrattazione delle parti l'imputazione degli oneri relativi
all'ottenimento della documentazione.
 
SANZIONI ANCHE PER AZIENDA
Le sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto possono ricadere sull'azienda erogatrice che
non richiedono la documentazione di sicurezza dell'impianto, in caso di nuova fornitura? Si
applicano tali sanzioni anche in caso di mancata fornitura della documentazione di congruità
degli impianti da parte dell'utilizzatore o quest'ultimo è solo soggetto alla sospensione della
fornitura?
L'impresa fornitrice e l'utente del servizio sono soggetti alle sanzioni previste dal Dm nel caso di
sua violazione.
 
L'AUTORITÀ ELETTRICITÀ E GAS
Si può ritenere che il Dm 37/2008 porti a modifiche o abrogazioni della delibera Autorità energia
elettrica il gas 18 marzo 2004, n. 40, che prevede la sospensione della fornitura di gas metano
in caso di mancato invio, da parte dell'utente, della dichiarazione di conformità dell'impianto,
secondo procedure precise? Oppure vale in questo caso il comma 3 dell'articolo 1 che
stabilisce «3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti
in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati,
per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto»?
Il comma 4 dell'articolo 8 del Dm, concernente le forniture di gas, può già essere applicato
secondo la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 18 marzo 2004, che è
sostanzialmente conforme alla nuova norma, salva la possibilità della medesima Autorità di
procedere a ulteriori messe a punto nel rispetto del regolamento (ad esempio, per gli immobili
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non adibiti a civile abitazione, la certificazione prevista dalla delibera è ora "assorbita" dalla
dichiarazione di conformità o di rispondenza).
 
QUANDO BASTA L'OK PER IL CONDOMINIO
Nel caso in cui la nuova fornitura riguardi un impianto condominiale (ad esempio acqua
potabile), basta fornire la documentazione di conformità dell'impianto condominiale stesso o è
necessario fornire quella dei singoli impianti a esso collegati?
Se quest'ultima ipotesi è quella vera, il condomino e/o l'utilizzatore dell'impianto (per esempio,
inquilino in locazione) che non forniscano la documentazione sono soggetti a sanzioni?
La documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune dell'edificio
e quindi degli impianti.
 
PLACET SOLO ALL'APPARTAMENTO
Nel caso che la fornitura riguardi un impianto di un'unità immobiliare in uno stabile
condominiale, basta fornire la documentazione di conformità dell'impianto singolo stesso o è
necessario fornire quella dell'impianto condominiale ad esso collegato? In quest'ultima
situazione il condominio e/o l'amministratore che non forniscano la documentazione sono
soggetti a sanzioni?
In modo del tutto analogo, la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende
le parti comuni dell'edificio, e quindi nulla deve essere allegato al riguardo.
 
PREAVVISO CONGRUO E RAGIONEVOLE
Si afferma «il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso,
sospende la fornitura». La congruità del preavviso è lasciata all'interpretazione del fornitore o
del distributore, oppure si intende dare delucidazioni a proposito? Ricordiamo che la delibera
40/2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas prevede precise tempistiche, modi di
comunicazione eccetera.
Il fornitore deve dare un preavviso «congruo», cioè utile, secondo un criterio di ragionevolezza,
al fine di poter ottenere e consegnare la documentazione.
La norma, immediatamente operativa, potrà essere ulteriormente specificata dall'Autorità di
regolazione di settore e dagli enti locali competenti, che si potranno anche occuparsi delle
utenze "protette" (presenza di attrezzature mediche eccetera), già ora non soggette a distacco
ai sensi del comma 5.
 
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